Informazioni
(art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)
- Soggetti passivi Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio: a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province; b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- Denuncia e versamento I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.
- Agevolazioni e riduzioni Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.
- Rimborso di imposta versata e non dovuta. Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
- Autotutela Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale. Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997). La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo. Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono: - avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti; - atti di irrogazione delle sanzioni tributarie; - atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
- Contenzioso Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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